Statuto
Statuto della Fondazione “L’Anello della vita – ENTE DEL TERZO SETTORE”,
ART. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita una Fondazione di diritto privato denominata “Fondazione L’Anello della Vita, Ente per le Cure di Fine-Vita”, in breve “L’Anello della Vita.
La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal DPR n. 361 del 10.02.2000 e dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore).
La fondazione, in esecuzione delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore inserirà nella denominazione, nella corrispondenza e in tutti gli atti rivolti al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, senza che questo comporti modifica statuaria.
Pertanto, la denominazione completa diventerà “Fondazione L’Anello della vita, Ente per le Cure di Fine-Vita Ente del Terzo Settore” – in breve “L’Anello della vita ETS”.
Tuttavia, qualora la Fondazione non dovesse ottenere l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ovvero, per qualsiasi causa dovesse perdere tale iscrizione, dovrà eliminare dalla propria denominazione la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” e avrà il divieto di utilizzare negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, qualsiasi riferimento a “Ente del Terzo Settore”, senza che ciò comporti modifica statutaria.
La Fondazione ha la sua sede legale in San Severino Marche (MC).
ART. 2 – Visione della Fondazione
La visione della Fondazione è quella di creare una società nella quale colui che si trova nella fase terminale della sua vita e i suoi cari ricevano cure di eccellenza, che queste cure siano accessibili a ogni cittadino e che le istituzioni e la comunità offrano a chi lo desidera un accompagnamento negli ultimi giorni di vita.
ART. 3 – Missione della Fondazione – Scopi e Attività di interesse generale
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017. La fondazione ha come missione esclusiva la promozione delle cure di fine-vita, vale a dire delle cure che debbono essere offerte ai malati quando si trovano in situazioni in cui la morte è sia inevitabile che imminente, al fine di rispondere in modo integrato e comprensivo ai loro complessi bisogni e a quelli dei loro cari secondo il modello noto come “cure palliative”.
Nel rispetto di tali finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale, così come individuate dal predetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
In particolare la Fondazione realizzerà le finalità di interesse generale mediante le seguenti specifiche attività:
-
Realizzare attività di Cure di Fine Vita o gestire strutture che siano strutturate per tale servizio, per tutti coloro che siano affetti da patologia cronica o degenerativa, quando le condizioni familiari e di salute non ne permettano la cura domiciliare;
-
Diffondere le cure di fine-vita in tutti gli ambienti in cui i malati terminali sono assistiti, anche attraverso l’impegno diretto dei sostenitori e dei volontari e l’avvio di iniziative gratuite in alcune realtà che lo consentono;
-
la ricerca statistica su come viene gestita la fase terminale della vita nel nostro Paese e sulla prognosi delle malattie inguaribili a decorso cronico progressivo;
-
gli studi sulle cure di fine-vita e sulla bioetica, con particolare riguardo allo sviluppo di metodi innovativi di cura e di organizzazione dei servizi;
-
la preparazione e l’aggiornamento degli operatori attivi in tutte le aree assistenziali che si occupano di malati terminali;
-
l’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico sui propri diritti e sulla concreta possibilità di conservare la propria dignità in questa fase della vita, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti;
-
la divulgazione con ogni mezzo delle tematiche relative alla finitezza della vita umana e ai limiti della medicina, al fine di creare e sviluppare su dette tematiche consapevolezza/coscienza;
-
La promozione e la realizzazione di strutture, ambienti, apparecchiature finalizzati al sostegno dei malati e alle cure di fine -vita;
-
La promozione di incontri di studio, per il confronto e lo scambio di informazioni, di innovazioni con tutte le altre Fondazioni o associazioni del terzo settore o Istituti, Università che si occupano delle cure di fine vita;
-
Finanziare borse di studio, progetti e sviluppare collaborazioni con le Università pubbliche e private per favorire la ricerca scientifica nell’ambito delle malattie attualmente inguaribili
-
La realizzazione di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, per educare e sensibilizzare alla cultura del fine vita
-
Ogni altra attività compatibile con quelle di interesse generale definite nel presente articolo.
La Fondazione si propone come struttura “trasversale”, come luogo di incontro e di collegamento sia fra gli operatori di tutte le aree della medicina in cui si incontrano malati alla fine della vita, sia tra figure professionali diverse.
Si caratterizza perciò per la sua trasversalità e per la sua multiprofessionalità.
La Fondazione, inoltre, nel rispetto dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge.
Sarà cura del consiglio di amministrazione definire tipologia e modalità di svolgimento delle stesse e documentare il tutto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario.
La fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e si obbliga a non distribuire, direttamente o indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati.
ART. 4 – Obiettivi
Per attuare questo ambizioso programma sarà perseguita la collaborazione con tutte le forze che sono
coinvolte nel problema, in particolare con le strutture del Sistema Sanitario Nazionale, con enti del terzo settore o enti non commerciali già esistenti, con le diverse società scientifiche, in primis con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), con le Università, senza escludere però ulteriori altre collaborazioni con realtà pubbliche e private sia profit che non profit.
Gli strumenti di questo programma saranno, fra l’altro:
-
l’organizzazione di seminari gratuiti per gli operatori sociali e sanitari che si occupano di malati terminali;
-
la promozione di iniziative concrete e gratuite di solidarietà sociale da parte dei fondatori, volontari e sostenitori della fondazione nelle realtà in cui la stessa opera, per favorire un ambiente in cui siano garantite le condizioni assistenziali di base all’utente e ai suoi familiari;
-
iniziative gratuite di sostegno all’empowerment del malato attraverso una prudente ma completa informazione sulla diagnosi/prognosi e la pianificazione anticipata delle cure.
-
la promozione di campagne di informazione-educazione del grande pubblico sui problemi della fine della vita
-
la pubblicazione e diffusione gratuita di materiale informativo e di studio concernente l’attività della
Fondazione.
-
Il finanziamento di borse di studio, assegni di ricerca, attività continuativa di collaborazione volte a migliorare la qualità assistenziale dei pazienti e delle loro famiglie
ART. 5 –Durata
La Fondazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera del collegio dei fondatori.
ART. 6 – Sostenitori
Possono diventare sostenitori della fondazione non solo gli operatori sanitari o sociali (medici, psicologi, infermieri, tecnici sanitari, assistenti sociali ecc.) che condividono gli scopi della fondazione, ma anche persone non appartenenti alle categorie su menzionate purché accomunate dagli stessi scopi di solidarietà sociale.
In particolare è auspicata l’adesione di persone appartenenti al mondo della cultura e dell’arte e delle libere professioni, che siano sensibili alla missione della fondazione.
La qualifica di sostenitore si assume mediante richiesta formulata per iscritto al consiglio di amministrazione della fondazione, che provvederà ad iscrivere nell’apposito libro colui che verrà ammesso.
Possono diventare sostenitori, inoltre, anche le persone giuridiche sia pubbliche che private, che, condividendo gli scopi della fondazione, ne facciano richiesta al consiglio di amministrazione, mediante il legale rappresentante o persona appositamente delegata dall’organo preposto.
La condivisione degli scopi della fondazione è condizione necessaria.
Spetta al consiglio di amministrazione la valutazione e l’eventuale accettazione delle domande pervenute.
In caso di diniego il consiglio di amministrazione dovrà esplicitarne i motivi notificandoli per iscritto all’interessato.
Il libro dei sostenitori è tenuto a cura del consiglio di amministrazione della fondazione.
Il consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno, decide annualmente la quota da versare da parte dei sostenitori della fondazione.
Art. 7 – Membri della fondazione
I membri della fondazione si dividono in:
-
fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo, o coloro che saranno ammessi successivamente;
-
sostenitori ordinari: sono coloro che aderiscono alla fondazione nel corso della sua esistenza, la cui ammissione è deliberata dal consiglio di amministrazione;
-
sostenitori onorari: sono le personalità italiane o straniere che, avendo contribuito in maniera significativa al progresso della fondazione o più in generale delle cure di fine-vita, sono chiamate a far parte della Fondazione con delibera del consiglio di amministrazione.
La qualifica di membro della fondazione si perde per:
-
dimissioni, da comunicarsi per iscritto al consiglio di amministrazione;
-
revoca, a cura del consiglio di amministrazione, in caso di gravi irregolarità o compimento di atti che arrechino un danno alla fondazione o in contrasto con le finalità dell’ente;
-
decesso.
Art. 8 – Volontari
La fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Si applica l’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.
Sarà obbligo della fondazione assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 18 del Codice del terzo settore.
Art. 9 –Organi sociali
Sono Organi della Fondazione:
-
Il collegio dei fondatori
-
Il consiglio di amministrazione.
-
Il presidente.
-
L’organo di controllo e/o di revisione legale dei conti.
-
Il collegio dei sostenitori
Art. 10 – Il collegio dei fondatori
Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della fondazione, ovvero chi verrà ammesso successivamente, previa domanda scritta da presentare al collegio stesso, che definirà la quota da versare in sede di ammissione.
Il Collegio dei Fondatori ha poteri generali di indirizzo e definisce le direttive generali alle quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell’esecuzione del suo incarico.
Esso, inoltre:
-
Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
-
Nomina e revoca il presidente della fondazione, all’interno del Consiglio di Amministrazione;
-
Nomina e revoca l’organo di controllo (monocratico o collegiale);
-
Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando obbligatorio o se previsto;
-
Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
Delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri sull’estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
-
Delibera sulle modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione, incluse eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione.
Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a/r inviata al domicilio dei Fondatori, almeno otto giorni prima della data fissata per riunione, ovvero mediante email o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta conoscenza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la conoscenza con almeno tre giorni di preavviso.
Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
E’ ammesso l’intervento all’adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità del membro che partecipa.
Ciascun Fondatore può rappresentare fino ad un massimo di 2 fondatori, mediante attribuzione di delega scritta.
Le generalità dei fondatori sono trascritte nel libro del collegio dei fondatori, tenuto a cura dell’organo stesso.
Art. 11 – Consiglio di Amministrazione: Nomina e revoca
Il consiglio di amministrazione, nominato dal collegio dei fondatori, è costituito da un minimo di tre a un massimo di undici membri.
Per favorire una reale multiprofessionalità, non più dei due terzi del consiglio di amministrazione potranno essere medici esercitanti la professione.
I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Possono essere eletti alla carica di consigliere anche i membri del Collegio dei Fondatori che presentino relativa candidatura.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, purchè non la maggioranza, il collegio dei fondatori dovrà procedere alla sua/ loro reintegrazione.
Il consigliere così reintegrato resta in carica per tutta la durata del Consiglio e scadrà assieme agli altri consiglieri rimasti in carica.
Sarà considerato dimissionario l’intero consiglio, se dovessero venire a mancare oltre la metà degli amministratori.
In questo caso, il collegio dei fondatori dovrà rinominare l’intero organo.
Il collegio dei fondatori potrà revocare il consigliere che non ottemperi ai propri doveri o, in qualsiasi modo, abbia leso il buon nome della fondazione.
In tal caso, il collegio sostituirà il consigliere così revocato, che scadrà assieme a quelli già in carica.
Art. 12 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Il consiglio di amministrazione collabora con il presidente per la completa realizzazione dei fini istituzionali di utilità sociale della fondazione sulla base di programmi approvati, coordinando la realizzazione delle iniziative concordate.
Il consiglio di amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione degli avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, in osservanza del dettato di cui all’art.8 D.Lgs. 117/2017. Spetta al consiglio di amministrazione tra l’altro:
-
sulla base degli indirizzi e in relazione alle direttive generali stabilite dal collegio dei fondatori, definire le attività concrete volte alla loro realizzazione, i criteri e le priorità delle iniziative da realizzare da parte della Fondazione;
-
redigere e approvare il bilancio preventivo, se redatto, e il bilancio consuntivo annuale, nonché il bilancio sociale quando obbligatorio o se redatto;
-
vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonchè la conformità dell’impiego dei contributi;
-
proporre al collegio dei fondatori, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione;
-
definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale e documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse con una annotazione in calce al rendiconto economico-finanziario o nella relazione di missione;
-
curare la pubblicazione dei bilanci d’esercizio e sociale nel registro unico del Terzo Settore e nel sito internet della Fondazione quando obbligatorio;
-
deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
-
provvedere all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, nonché alla gestione di quello volontario;
-
deliberare sull’ammissione dei Sostenitori e curare la tenuta dei relativi libri;
-
promuovere iniziative di raccolta fondi;
-
curare la tenuta del libro dei libri sociali;
-
elaborare le eventuali modifiche e integrazioni del presente statuto da proporre al Collegio dei Fondatori, nonché eventuali proposte di trasformazioni, fusioni o scissioni;
-
ogni altro potere riservato dal presente statuto alla sua competenza.
Il consiglio di amministrazione può inoltre costituire particolari commissioni per specifici compiti e delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri delegati.
Esso ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, nei limiti del disposto dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017. Il consiglio di amministrazione è convocato:
a ) su iniziativa del presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario;
b ) su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni liberi prima della data prevista per la riunione.
Le formalità suddette potranno essere tralasciate e la riunione sarà valida quando sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere la data, il luogo della riunione, l’orario e l’ordine del giorno delle materie da trattare.
Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza dei consiglieri in carica; (c) siano trascritte senza indugio a cura del segretario le decisioni dei consiglieri in apposito libro e sia conservata agli atti della società le relativa documentazione.
Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo .
In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato voto favorevole il presidente.
Art. 13 –Il Presidente
Il presidente è eletto dal collegio dei fondatori tra i membri del consiglio di amministrazione, rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
Il presidente è il legale rappresentante della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura che vengano eseguite le deliberazioni del consiglio di amministrazione e preside il collegio dei fondatori.
Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza e le funzioni di sua spettanza, verranno svolte dal vice-presidente.
Il Vice Presidente, nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno, resta in carica, al pari del Presidente, per tre esercizi e può essere rieletto.
Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
In caso di dimissioni del Presidente, il vice presidente convoca il collegio dei fondatori, affichè provveda alla sua sostituzione.
In caso di dimissioni del Vice-presidente, il presidente convoca il consiglio di amministrazione affinchè provveda alla sua sostituzione.
Qualora risultino dimissionari sia il presidente che il vice presidente, sarà cura del Presidente dimissionario provvedere alla convocazione degli organi deputati alla sostituzione.
Art. 14 –Segretario e Tesoriere
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare il Segretario ed il Tesoriere, anche ricorrendo, qualora sia ritenuto necessario, a soggetti esterni al consiglio stesso.
Il Segretario e il Tesoriere, se nominati, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.
Il Segretario è responsabile operativo dell’attività della Fondazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente.
Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della Fondazione predisponendo mezzi e strumenti necessari per l’organizzazione ed attuazione delle singole iniziative, redige i bilanci della Fondazione, cura i rapporti con gli istituti di credito con la firma congiunta del Presidente di Fondazione e custodisce i libri contabili della Fondazione.
Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere riunite nella stessa persona.
Art. 15 – Organo di Controllo: Nomina e competenze
La Fondazione deve nominare un organo di controllo.
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale, resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.
La nomina compete al Collegio dei Fondatori, che ne stabilisce il numero.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 c.c. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
In caso di organo di controllo monocratico il membro deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 o per scelta, la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, quando previsto o se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I membri dell’organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti dell’organo di controllo può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Se l’organo di controllo non effettua anche la revisione legale dei conti, diviene obbligatorio nominare, sempre a cura del collegio dei fondatori, un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L’organo resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.
La nomina è inoltre obbligatoria in presenza di patrimoni destinati a specifico affare, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 117/2017. Le riunioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione legale devono risultare da apposito libro verbali, tenuti a cura dei rispettivi organi.
E’ ammesso l’intervento all’adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità del membro che partecipa.
Art. 16 – Collegio dei sostenitori
Il collegio dei sostenitori è composto dai sostenitori ordinari e onorari regolarmente iscritti nel registro dei sostenitori.
Esso ha funzioni consultive rispetto al consiglio di amministrazione e può formulare pareri e proposte in ordine alla realizzazione dei progetti e delle attività della fondazione.
Esso nomina al suo interno un presidente che cura le comunicazioni con il consiglio di amministrazione e con gli altri organi della fondazione e può essere chiamato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione quando questo sia ritenuto necessario.
Art. 17 – Retribuzione delle cariche
E’ facoltà del consiglio di amministrazione prevedere un compenso per le cariche individuate dallo statuto nel rispetto del divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili.
Art. 18 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e di gestione.
Il fondo di dotazione è costituito:
-
dai conferimenti iniziali apportati all’atto di costituzione della Fondazione;
-
dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati successivamente alla costituzione da parte dei fondatori;
-
dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
-
dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
-
dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinate ad incremento del fondo di dotazione;
-
da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti
Locali o da altri Enti pubblici.
Il fondo di gestione è costituito:
-
dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
-
da eventuali contributi, donazioni, o disposizioni testamentarie, non espressamente destinati al fondo di dotazione, ma vincolati a specifiche riserve per decisioni degli organi istituzionali o di terzi;
-
dagli utili e avanzi di gestione realizzati dallo svolgimento dalle attività della Fondazione;
-
dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e da terzi, specificamente destinati a patrimonio;
-
dai contributi derivanti da attività di raccolta fondi;
-
da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, Regione, Enti territoriali e altri Enti Pubblici, nonché dall’Unione Europea.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In ogni caso, è fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del vincolo di Fondazione.
Art. 19 – Esercizio e bilancio consuntivo
L’esercizio della fondazione ha inizio il 1° gennaio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo (quando se ne ravvisi la necessità), ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, e comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio appena concluso, termine ultimo per il deposito dello stesso presso il Registro Unico del Terzo Settore.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, dovrà essere redatto, approvato e depositato, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio sociale, secondo le disposizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, quando obbligatorio o se predisposto.
Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato e della relazione dell’organo di controllo e/o revisione legale, dovrà essere depositata nei modi e nei termini di legge.
E’ vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Art. 20 – Scioglimento della Fondazione
La Fondazione si scioglie per:
-
impossibilità di raggiungimento dei suoi scopi
-
volontà del collegio dei fondatori;
-
iniziativa dei 2/3 del Consiglio di Amministrazione che ne fa proposta al collegio dei fondatori, il quale decide a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
In caso di scioglimento della Fondazione, deliberata dal collegio dei fondatori, il consiglio di amministrazione provvede, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà alla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 117/2017, così come individuati dal Collegio dei Fondatori che delibera lo scioglimento.
L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore che accerta l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio del registro unico nazionale presso il quale l’ente è iscritto, affinché provveda ai sensi dell’articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell’ente dal Registro.
ART. 21 – Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto relativamente alle modalità di funzionamento della Fondazione, si fa riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, al Codice Civile e all’eventuale regolamento interno che viene formulato dal consiglio di amministrazione.
F.to Marco Massei – F.to Benedetto Sciapichetti Notaio
Scarica lo statuto completo qui
